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Ordinanza — n. 19083/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as lacking specificity; arguments already adequately examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments, noting they merely repeated points already thoroughly examined by the lower court. The appellant challenged the sentencing rationale for theft, but the court found the first instance judge's reasoning sufficient regarding statutory aggravating and mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal repetition of arguments criminal procedure sufficiency of reasoning rinvio del dibattimento compromettibilità adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAKIMI ARDIT nato il 06/04/1992 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo e confermato rispetto alla determinazione del primo giudice, pur essendo stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., alla luce della giurisprudenza di legittimità, essendo stata, in ogni caso, la pena base determinata nel minimo edittale per la fattispecie di furto pluriaggravato; quanto alle circostanze attenuanti generiche, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefarig 9.1Ia DEPOSITATO IN CANCELLERIA ing ..