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Ordinanza — n. 19082/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19082/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19082/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLINE ALESSANDRA nato a PARABITA il 22/09/1965 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il predetto reato, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul mancato rinvenimento del macchinario, alla luce di plurime deposizioni testimoniali, e non solo della consulenza di parte, e, comunque, del deprezzamento del macchinario stesso, qualora si fosse trattato della gasatrice; nonché la motivazione circa la sussistenza del fatto di reato, trattandosi di bene acquistato in leasing, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità citato in motivazione);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19082/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che anche sul secondo motivo di ricorso - oggetto di memoria difensiva pervenuta in data 21/02/2022 - la motivazione della sentenza impugnata appare non censurabile Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode truffa in materia di credito irregolarità finanziarie reiterazione di reati penali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLINE ALESSANDRA nato a PARABITA il 22/09/1965 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il predetto reato, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul mancato rinvenimento del macchinario, alla luce di plurime deposizioni testimoniali, e non solo della consulenza di parte, e, comunque, del deprezzamento del macchinario stesso, qualora si fosse trattato della gasatrice; nonché la motivazione circa la sussistenza del fatto di reato, trattandosi di bene acquistato in leasing, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità citato in motivazione);

Rilevato che anche sul secondo motivo di ricorso - oggetto di memoria difensiva pervenuta in data 21/02/2022 - la motivazione della sentenza impugnata appare non censurabile Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stef fip p (117) DEPOS