Ordinanza — n. 19081/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVEL ADRIAN nato a GALATI( ROMANIA) il 15/03/1982 avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla tardività dell'appello, posto che il termine di giorni trenta per la proposizione dell'impugnazione scadeva in data 26/06/2014 e l'atto di appello è stato depositato in data 27/06/2014);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19081/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVEL ADRIAN nato a GALATI( ROMANIA) il 15/03/1982 avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla tardività dell'appello, posto che il termine di giorni trenta per la proposizione dell'impugnazione scadeva in data 26/06/2014 e l'atto di appello è stato depositato in data 27/06/2014);
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVEL ADRIAN nato a GALATI( ROMANIA) il 15/03/1982 avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla tardività dell'appello, posto che il termine di giorni trenta per la proposizione dell'impugnazione scadeva in data 26/06/2014 e l'atto di appello è stato depositato in data 27/06/2014);
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena DEPOSITATO IN CANCELLER