Ordinanza — n. 19080/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALETTA GIUSEPPE nato a LERCARA FRIDDI il 11/03/1954 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo alla luce dei precedenti penali del'imputato e la concreta serietà del fatto, tali da giustificare una pena superiore al minimo edittale);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19080/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALETTA GIUSEPPE nato a LERCARA FRIDDI il 11/03/1954 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo alla luce dei precedenti penali del'imputato e la concreta serietà del fatto, tali da giustificare una pena superiore al minimo edittale);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALETTA GIUSEPPE nato a LERCARA FRIDDI il 11/03/1954 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo alla luce dei precedenti penali del'imputato e la concreta serietà del fatto, tali da giustificare una pena superiore al minimo edittale);
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Rossella Catena 6111 7, DEPOSITATO