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Ordinanza — n. 19078/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19078/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the existence of a teleological aggravating circumstance for fraud, but the court found the arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the decision stands because the appeal failed to introduce new specific grounds or legal reasoning distinct from the prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new specific grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments teleological aggravating circumstance fraud offense Court of Cassazione procedural costs accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCALZA GIOVANNI nato a MESAGNE il 15/11/1955 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico in riferimento al reato di truffa, per la quale non è stata presentata querela, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla sussistenza della detta aggravante anche nel caso di specie, facendo riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefo ,Pa DEPOSITATO IN CANCELLERIA . 13 G2'