Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground of appeal constituted mere factual complaints prohibited in a legality proceeding, while the second ground lacked specificity by merely repeating arguments already adequately examined and dismissed by the lower court. Consequently, the decision was based on the established principle that appellate courts cannot re-evaluate facts but must focus on legal errors, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist of mere factual complaints or lack specificity by reproducing arguments already dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARRONE MAURIZIO nato a MESSINA il 11/12/1977 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 582, 388 cod. pen., 6 I. 154/201, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sull'attendibilità della persona offesa, riscontrata da altre deposizioni testimoniali e da prove documentali); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto o il giudizio di equivalenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; che il trattamento sanzionatorio è stato considerato congruo alla luce della personalità dell'imputato e della gravità della condotta;
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefa1nck lall DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi