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Ordinanza — n. 19075/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it lacked specific arguments, merely repeating points already thoroughly examined and dismissed by the lower court. The appellant challenged the revocation of his conditional sentence suspension, but the court found his claim to be a generic reproduction of previously rejected criticisms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal repetition of arguments conditional sentence revocation procedural economy competenza secondo il regolamento Dublino difesa obbligatoria diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGALBUTO MANOLO nato a MESSINA il 23/04/1974 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della revoca della sospensione condizionale della pena, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha rilevato come l'imputato avesse già usufruito per ben tre volte del predetto beneficio;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefapqp m, DEPOSITATO !IV CAN ELLERIA I 3 IL CANCEL