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Ordinanza — n. 19073/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19073/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it lacked specificity and merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the lower court. The appellant challenged the sentencing rationale, but the court found the complaint to be a redundant restatement of previously rejected points regarding the proportionality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds.

Parole chiave

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lack of specificity repetitive arguments inadmissible appeal procedural economy Cassazione ordinanza falsa testimonianza testimone a carico gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA ALESSIO nato a PALERMO il 18/08/1996 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione della pena, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rileva l'adeguatezza e la proporzionalità della pena alla personalità dell'imputato ed alla gravità della condotta);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tale ragione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefa Pali DEPOSITATO IN CANC