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Ordinanza — n. 19072/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19072/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability for offenses under Articles 110, 624, and 625 n. 6 of the Penal Code, arguing against the correctness of the motivation. The court rejected this as mere factual complaints prohibited in cassation proceedings and noted the appeal lacked specificity by merely repeating arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation cannot be based on mere factual complaints or lack of specificity, as they must present distinct legal grounds distinct from those already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints lack of specificity procedural costs criminal liability motivation contraffazione di merci prove acquisite illegalmente verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 6 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES CASTRO BRYAN YAVETH nato il 16/10/1991 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 6 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per ipredettDreatt è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sull'identificazione dell'imputato grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza); Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Rossella Catena DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 3