Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing after new procedural ban entered into force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant after a new procedural norm prohibiting such filings took effect. The lower court had previously reduced the sentence based on a settlement agreement, but the defendant attempted to challenge this via personal appeal. The court ruled that the procedural change rendered the appeal invalid and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: A cassation appeal filed personally by the defendant after the entry into force of the norm prohibiting such filings is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PORTO SALVATORE nato a NAPOLI il 07/09/1990 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Letat-e-awirse-afte-partt;j udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod„ proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 25/11/2020, riducendo la pena inflitta a DEL PORTO SALVATORE in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628, 337, 582 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'introduzione nell'art.613 del cpp della norma che ne fa divieto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Pr ente SERGI PAOLA DEPOSITATO IN CANCELLER