Ordinanza — n. 19066/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPAGNONE ANTONIO nato a NAPOLI il 31/08/1992 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 18/05/2020, nei confronti di COMPAGNONE ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 628 CP e 4 L. 110/75. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aumento per continuazione ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il motivo relativo all'entità dell'aumento in continuazione non era stato devoluto con l'atto di appello ed esso presuppone accertamenti di merito non effettuabili in questa sede.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 19066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP e 4 L. 110/75. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aumento per continuazione ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il motivo relativo all'entità dell'aumento in continuazione non era stato devoluto con l'atto di appello ed esso presuppone accertamenti di merito non effettuabili in questa sede.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPAGNONE ANTONIO nato a NAPOLI il 31/08/1992 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 18/05/2020, nei confronti di COMPAGNONE ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 628 CP e 4 L. 110/75. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aumento per continuazione ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il motivo relativo all'entità dell'aumento in continuazione non era stato devoluto con l'atto di appello ed esso presuppone accertamenti di merito non effettuabili in questa sede.
Il motivo sul trattamento sanzionatorio era stato devoluto al giudice di appello in forma talmente generica da non meritare alcuna risposta da parte della Corte territoriale (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI rvw Il Pru: 'ente r/ SERG e i I PAOLA DEPOSITATO IN CAN LERIA AG 20