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Ordinanza — n. 19057/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19057/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rammal Hicham inadmissible, rejecting claims regarding a missed court date, territorial jurisdiction, and sentencing. The appellant argued the lower court erred in denying generic mitigating circumstances and failing to schedule a hearing due to counsel's absence. The court ruled the appeal lacked specific grounds as it merely repeated arguments already rejected by the appellate court without new analysis.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 491 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by merely restating reasons already rejected by the court of last instance without providing new arguments or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural violation generic mitigating circumstances court of cassation documenti mancanti accuse di truffa omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 491 c.p.p.
Quanto al secondo motivo, la questione della competenza territoriale non era stata eccepita nei termini di cui all'art. 491 cpp.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 39598, Burzotta
230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMMAL HICHAM (CUI 02UXY20) nato il 04/09/1987 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, con sentenza in data 031.06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLZANO, in data 14/07/2020, nei confronti di RAMMAL HICHAM (CUI 02UXY20) in relazione al reato di cui all art.640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e nullità della sentenza per non essere stato concesso il rinvio di una udienza (14.7.2020) per impedimento del difensore; violazione di legge in ordine alla competenza territoriale; violazione di legge e e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato, quanto al primo motivo, che la documentazione prodotta dal difensore non attestava la sua impossibilità di comparire in udienza. Quanto al secondo motivo, la questione della competenza territoriale non era stata eccepita nei termini di cui all'art. 491 cpp. Quanto alla responsabilità, la Corte, con valutazione non rivedibile perché di merito, ha sottolineato che il ricorrente aveva tratto in inganno l'impiegato delle Poste lasciando il proprio documento ben consapevole che non sarebbe tornato a riprenderlo, così compiendo un raggiro con coscienza e volontà.

Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità del fatto e del danno cagionato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEP E SGADARI Il Presidente SER 4.4::))I PAOLA DEP