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Ordinanza — n. 19056/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed as inadmissible due to prior waiver of liability arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19056/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which is based on a settlement between the parties. The appellant argued for a violation of law regarding liability, but the court noted that such arguments were explicitly waived during the settlement process. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if they concern issues already waived in the settlement agreement.

Parole chiave

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settlement sentence inadmissible appeal waiver of liability Article 599-bis Criminal Procedure Code commisurazione della pena per rapina ripudiazione tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAMONTI FABIO nato a BRACCIANO il 02/07/1989 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAtdattravv-~te-p-arti,3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex . art. 599-bis cod. proc.. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del 18/11/2020, riducendo la pena inflitta a PASSAMONTI FABIO in relazione al reato di cui all'art. 628 CP. Ricorre per cassazione PASSAMONTI FABIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili in quanto oggetto di rinuncia. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI DEPOSITATO IN CANCELLERIAoggi,