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Ordinanza — n. 19051/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing and asset provenance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19051/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pietro Belardini inadmissible, ruling that the grounds raised were not specific enough to differ from those already rejected by the lower court. The appellant argued regarding the responsibility for a crime under Article 474 of the Penal Code and the appropriateness of the sentence, but failed to provide new evidence or precise arguments. Consequently, the court rejected the claim for lack of specificity and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 62 bis c.p.; Art. 69 comma ultimo c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat reasons already considered by the court of appeal, failing to establish a new correlation between the contested decision and the alleged legal violation.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal sentencing review asset provenance recidivism court costs procedural defect contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 62 bis c.p.
Il motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto generico e le circostanze di cui all'art. 62 bis cp non avrebbero potuto essere riconosciute prevalenti sulla grave recidiva contestata per il divieto di cui all'art.
Art. 69 comma ultimo c.p.
62 bis cp non avrebbero potuto essere riconosciute prevalenti sulla grave recidiva contestata per il divieto di cui all'art. 69 ultimo comma cp.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 39598, Burzotta
230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDINI PIETRO nato a NAPOLI il 25/05/1974 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 08/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 04/02/2016, nei confronti di BELARDINI PIETRO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cp ed in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha chiarito che il ricorrente non aveva presentato alcuna documentazione attestante la provenienza genuina dei beni a lui ritrovati, la cui falsità era stata attestata da un teste qualificato. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto generico e le circostanze di cui all'art. 62 bis cp non avrebbero potuto essere riconosciute prevalenti sulla grave recidiva contestata per il divieto di cui all'art. 69 ultimo comma cp.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUS =PPE SGADARI Il Pre ' nte SERGIci? PAOLA DEPOSITATO IN CANC