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Ordinanza — n. 19048/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding partial mental defect mitigation and retrial request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Di Maso's appeal inadmissible for failing to provide specific grounds challenging the lower court's refusal to grant mitigation for a partial mental defect. The appellant argued for a retrial to obtain a psychiatric expert opinion, but the appellate court had already thoroughly addressed the generic medical documentation and the appellant's lucid behavior. Consequently, the court ruled that the appeal's arguments were non-specific and lacked correlation with the contested decision, rendering them inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates reasons already discussed and rejected by the court of appeal without providing specific new grounds or a clear correlation between the arguments and the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity partial mental defect mitigation grounds retrial request Code of Criminal Procedure non-specific arguments abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 39598, Burzotta
230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MASO VINCENZO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/02/1981 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 19/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MACERATA, in data 02/11/2017, nei confronti di DI MASO VINCENZO in relazione al reato di cui agli artt. 56-640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante del vizio parziale di mente e per non avere la Corte rinnovato l'istruzione dibattimentale al fine di effettuare una perizia sul punto.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha offerto ampia motivazione sulla questione ancora riproposta in ricorso, sottolineando che la documentazione medica prodotta dal difensore era del tutto generica, risalente nel tempo e non documentava alcun vizio parziale di mente, contrastante anche con l'esame dell'imputato, lucido e puntuale nella ricostruzione della vicenda e delle ragioni economiche che animavano il suo comportamento.

Peraltro, il ricorrente non aveva chiesto neanche che venisse effettuata una perizia e l'atto di appello non contiene alcuna istanza di rinnovazione del dibattimento. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Prei.ente SERGI I PAOLA DEPOSITATO IN CA