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Ordinanza — n. 19047/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft of stolen goods, upholding conviction based on illegal phone source.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19047/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the theft of stolen goods. The appellant argued for a retrial, but the court found the conviction justified by the illegal acquisition of a stolen mobile phone from an unknown source. The decision relied on established jurisprudence regarding subjective intent and the lack of necessity for a renewed trial when the legal interpretation of undisputed facts is correct.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The crime of receiving stolen goods is established when the agent knowingly accepts the risk of illicit origin, and a renewed trial is unnecessary if the legal qualification of undisputed facts is correct.

Parole chiave

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theft of stolen goods subjective intent illegal acquisition inadmissible appeal burden of proof prove acquisite illegalmente ricettazione situazione nel paese d'origine

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass.
Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009
E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritamente ignoto, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Si ricordi anche l'analoga decisione di Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANELLI CHRISTIAN nato a MACERATA il 18/10/1992 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 16/03/2021, riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MACERATA, in data 19/10/2018, nei confronti di GIULIANELLI CHRISTIAN lo condannava in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata rinnovazione del dibattimento.

Il ricorso è inammissibile. La sentenza ha basato la affermazione di responsabilità tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del telefonino di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

Il , n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritamente ignoto, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione. Si ricordi anche l'analoga decisione di Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120. La Corte ha inoltre spiegato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che la rinnovazione del dibattimento non era necessaria in quanto il fatto non era oggetto di contestazione, sibbene la sua interpretazione giuridica del tutto avulsq,da prove dichiarative diversamente valutate.

Infine, la Corte ha dato conto a fg. 2 della sicura provenienza illecita del cellulare in quanto provento di furto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Pre idente lí SERG I PAOLA DEPOSITA