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Ordinanza — n. 19046/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding appeal plea costs; appellant must pay court fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19046/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of conviction and costs, arguing legal violations. The court rejected this, noting that unlike plea bargains in first instance, plea deals in appeal do not exempt defendants from paying second-instance costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The plea agreement procedure in the second instance does not exempt the accused from paying the procedural costs of that degree, contrary to the rules applicable in the first instance.

Parole chiave

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appeal plea procedure procedural costs inadmissibility of appeal second instance costs court fees liability spese di esecuzione concussione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di PAVIA, del 24/01/2019, riducendo la pena inflitta a CIURAR FLORIN in relazione ai reati di cui all' art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1760 del 25/03/1998, Boreale
cpp, il cosiddetto patteggiamento in appello non comporta l'esonero dell'imputato dal pagamento delle spese processuali del grado (Sez. 1, n. 1760 del 25/03/1998, Boreale, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR FLORIN nato il 21/10/1994 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di PAVIA, del 24/01/2019, riducendo la pena inflitta a CIURAR FLORIN in relazione ai reati di cui all' art. 629 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna alle spese processuali. Il ricorso è inammissibile. La pacifica giurisprudenza di legittimità che il ricorrente mostra di ignorare ritiene da tempo risalente che, contrariamente a quanto avviene in sede di patteggiamento ex artt. 444 e segg. cpp, il cosiddetto patteggiamento in appello non comporta l'esonero dell'imputato dal pagamento delle spese processuali del grado (Sez. 1, n. 1760 del 25/03/1998, Boreale, Rv. 210346).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Pr ' 1(9 ? dente SERG I PAOLA - \ DEPOSaATO IN CANCELLERIA