Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability attribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Francesco Macri inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued violations of law and reasoning flaws concerning his criminal responsibility for fraud and theft, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected by the lower courts. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the necessary specific correlation between the contested decision and the new arguments, rendering it non-compliant with procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely restates reasons already discussed and rejected without providing specific new grounds that correlate with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 17/00/2021, confermava la. condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 30/01/2019, nei confronti di MACRI' FRANCESCO in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 56-629 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha spiegato le ragioni della riconducibilità degli addebiti al ricorrente, che aveva attivato a proprio nome fornendo la propria tessera di identità con la propria fotografia la tessera Postepay utilizzata per i pagamenti anchefornendo la propria utenza cellulare alla vittima. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Pr 'dente ívvi SERGI L I PAOLA v DEPOSITATO IN CANCELLERIA