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Ordinanza — n. 19039/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19039/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible because one formally withdrew while the other's arguments were deemed non-specific. The appellants challenged the appellate court's confirmation of extortion convictions, claiming the judge failed to consider that a single incident should preclude consecutive sentencing increases. The court rejected this, ruling that the grounds lacked the required specificity and failed to address the distinct temporal and criminal determinative contexts established by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specific grounds by merely repeating reasons already rejected by the appellate court without new, concrete arguments linking the contested decision to the alleged legal violations.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds repetition of rejected arguments extortion conviction appeal consecutive sentencing increase sanzioni penali riesame dell'entità pena multe disciplinari

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Di Gregorio Giorgio ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, circostanza che ne determina l'inammissibilità ex art. 591)ett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITALE ALESSANDRO nato a SIRACUSA il 05/01/1993 DI GREGORIO GIORGIO nato a SIRACUSA il 23/04/1988 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 16/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SIRACUSA, in data 21/02/2020, nei confronti di VITALE ALESSANDRO, DI GREGORIO GIORGIO, in relazione ai reati, contestati in concorso di cui agli artt. 629 e 56-629 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati. Di Gregorio Giorgio ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, circostanza che ne determina l'inammissibilità ex art. 591)ett. d, cpp, Vitale Alessandro deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione che si era trattato di un unico episodio di estorsione che doveva far escludere l'aumento in continuazione.

Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, con motivazioni di merito non rivedibili, la Corte ha spiegato che gli episodi erano diversi perché diverso era il contesto temporale di commissione e la determinazione criminosa. Con tali assunti il ricorrente non si confronta. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende per Vitale e di euro mille per Di Gregorio, tenuto conto della rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e Vitale Lessandro al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende e Di Gregorio Giorgio al pagamento della somma di euro mille. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Pre ente SERG PI PAOLA DEPOSITATO