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Ordinanza — n. 19038/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19038/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19038/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMA FERDINAND nato il 16/08/1995 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; h, E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, in data 17/04/2019, nei confronti di TOMA FERDINAND in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria, al diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza ed al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 19038/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Parole chiave

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responsabilità scemata attenuazione libera della pena circostanza aggravante esenzione dalla pena pena con condizionale parziale preclusione per tolleranza

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMA FERDINAND nato il 16/08/1995 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; h,

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, in data 17/04/2019, nei confronti di TOMA FERDINAND in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria, al diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza ed al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. La Corte ha basato la prova di responsabilità - oltre che sulle dichiarazioni parzialmente ammissive del ricorrente - sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

La Corte ha poi correttamente spiegato che il tentativo di reato era già perfettamente compiuto attraverso il sia pur momentaneo impossessamento del beneisicchè non poteva darsi luogo ad una ipotesi di desistenza (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435). E' stata infine ritenuta congrua la sanzione e giustificato il bilanciamento tra opposte circostanze avuto riguardo alla gravità del fatto ed ai precedenti penali. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUS PPE SGADARI 1. Il Pre •4 • ente SERGI P