Italian Court dismisses appeal on theft and receiving stolen goods, rejecting claims of inadmissibility and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Liberto Angelo inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and receiving stolen goods. The defendant argued for procedural flaws and a lighter sentence, but the court affirmed that the burden of proving stolen goods' origin lies with the accused, not the prosecution. Furthermore, the court rejected the challenge to the sentencing, stating that judicial discretion in determining the appropriate penalty is not subject to review unless the sentence is grossly excessive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 132-133 c.p.: The burden of explaining the origin of stolen goods rests on the accused to prove lack of knowledge; sentencing discretion within statutory limits is not reviewable by the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIBERTO ANGELO nato a PALERMO il 10/09/1985 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 18/03/2021, confermava la condanna alla. pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 09/12/2019, nei confronti di DI LIBERTO ANGELO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto, alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art 62, n. 4 cp ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. La questione formale di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato è superata dalla scelta del rito abbreviato. La Corte ha affermato la responsabilità tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del bene di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.
II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
La Corte, inoltre, ha motivato nel merito, con giudizio non rivedibile, sulla entità economica del bene - un mezzo di trasporto - così giustificando il diniego dell'attenuante patrimoniale, infine ritenendo congrua una pena molto inferiore alla media edittale. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiené equa, di euro tremila à favore della cassa delfe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Pre nte SERGI1I PAOL