Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding conviction and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by two defendants inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged the conviction for 'mirror trickery' fraud and the sentencing, arguing violations of specific legal articles and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower courts without providing new, specific reasoning or challenging the non-logical nature of the merit judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 132 e 133 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and cannot merely repeat grounds already rejected by the court of appeal, nor can they challenge the discretionary sentencing or the denial of generic mitigating circumstances unless the reasoning is manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENNARO GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/11/1990 SPALLINO LEONARDO nato a ORVIETO il 27/06/1992 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO . di PALERMO, con sentenza in data 30/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 29/05/2019, nei confronti di GENNARO GIUSEPPE, SPALLINO LEONARDO, in relazione ai reati, contestati in concorso di cui all art. 640 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, con unico ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp, al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione di attenuanti.
Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, i ricorrenti sorvolano sulla concatenazione degli avvenimenti messi in prosecuzione dalla Corte attraverso il racconto delle persone offese vittime delle "truffe dello specchietto", commesse con identiche modalità dagli imputati, poi sorpresi dalle forze dell'ordine e che tentavano una rocambolesca fuga ritenuta altamente significativa della loro responsabilità, ancora evidente dal comportamento tenuto il giorno successivo ai fatti (fg. 7 della sentenza).
La Corte ha motivato la non applicazione dell'art. 131-bis cp attraverso valutazioni di merito non rivedibili, inerenti alla gravità dei fatti, alla loro consistenza economica, avuto riguardo alla loro reiterazione organizzata indicativa dell'intensità del dolo, circostanze idonee a sostenere anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno di speciale tenuità, a giustificare la sanzione base e gli aumenti di pena in continuazione. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Pr ide