Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding recidivism application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pecoraro inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime of provoking hatred. The appellant argued that the application of recidivism violated the law and lacked proper reasoning. The court rejected this, stating the appellate court adequately justified the recidivism finding based on the defendant's social danger and criminal capacity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not constitute new grounds for cassation, as the lower court's reasoning on recidivism was already sufficient and compliant with legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 27/06/1975 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Gz
RITENUTO IN FATTO
E IN DIFUTTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 19/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 19/11/2018, nei confronti di PECORARO MASSIMILIANO in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. Il ricorso è inammissibile. A fg. 2 della sentenza impugnata la Corte ha fornito adeguata risposta in ordine alla ragione per la quale ha ritenuto di applicare la recidiva contestata ritenendo che il delitto per cui si procede dimostrasse maggiore pericolosità sociale del ricorrente e capacità a delinquere rispetto ai già plurimi precedenti penali.
La motivazione è conforme ai principi di diritto (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Pres nte SERGI6 PAOLA DEPOSITATO IN CANC LLERIA 1 3 202