Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to vague and assertive lack of critical content in grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rosario Mannino inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant challenged his conviction for aggravated theft of electricity, arguing a lack of motivation regarding both liability and sentencing. The court rejected this claim because the grounds were extremely vague, merely assertive, and lacked the necessary critical content required for a valid cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to being vague, assertive, and lacking critical content, without requiring proof of fault in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINO ROSARIO nato a PALERMO il 03/07/1986 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rosario Mannino ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 18 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo 1'8 maggio 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato di energie elettrica, fatto commesso il 13 giugno 2014, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena stimata di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denuncia mancanza o insufficienza della motivazione sia in tema di responsabilità che in tema di quantum di pena applicata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché estremamente vago, meramente assertivo e privo del necessario contenuto critico.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il ConskIiere estensore Il Presidente Dani le nci Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CANCELLERIA o