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Ordinanza — n. 19027/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural nullity due to valid service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19027/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued for lack of specific reasoning regarding the aggravating circumstance and excessive sentencing, while also claiming procedural nullity due to the defendant's absence. The court rejected these claims because the lower court provided adequate motivation and the defendant had been properly served via certified email after the declared address was unknown.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 546, comma 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or is based on a new argument not timely raised, and the court may impose fines for procedural violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds procedural nullity claim service by certified email criminal procedure code aggravamento della pena furto aggravato denuncia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Il Consi li f g e estensore Il Presidente Da nie e )S.enkj____ Francesco Maria Ciampi U ftG Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IESO SAVERIA nato a FOGGIA il 04/04/1978 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Saveria Di Teso ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Campobasso il 6 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Larino 7 novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto contestato come commesso il 25 agosto 2016, condannandola alla pena di giustizia.

2. Il ricorso è affidato a due motivi con i quali denunzia difetto di motivazione (il primo) e violazione di legge (il secondo). 2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione: non vi sarebbe prova del fatto né dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo. 2.3. Con "motivi aggiunti" pervenuti il 5 agosto 2021 (la scheda di "spoglio" del fascicolo è del 23 giugno 2021) il ricorrente si duole della nullità assoluta della sentenza di appello per omessa citazione dell'imputato per il relativo giudizio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 3.1.1 primi due motivi sono aspecifici: sotto entrambi i profili denunziati si rinviene adeguata motivazione con la quale l'impugnazione non si confronta. 3.2. Quanto all'ulteriore, premesso che si tratta di motivo radicalmente nuovo, in alcun modo collegata a quelli tempestivamente proposti, si osserva, comunque, che la notifica del decreto di citazione è stata tentata al domicilio che era stato dichiarato dall'imputato (il 25 ottobre 2016) ma, essendo il destinatario risultato "sconosciuto", vi è stata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la doppia notifica a mezzo posta elettronica certificata al Difensore, una in proprio (1'8 ottobre 2020) e l'altra per l'assistito (il 10 novembre 2020). Discende la manifesta infondatezza della doglianza svolta con i motivi aggiunti.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consi li f g e estensore Il Presidente Da nie e )S.enkj____ Francesco Maria Ciampi U ftG Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CANCELLERI