Ordinanza — n. 19026/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAStefania Turati ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Como il 27 aprile 2021 ha applicato all'imputata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione al reato di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 29 luglio 2020; ha anche sospeso la patente di guida per la durata di sei mesi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 590-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19026/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione al reato di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 29 luglio 2020; ha anche sospeso la patente di guida per la durata di sei mesi.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURATI STEFANIA nato a ERBA il 18/04/1979 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Stefania Turati ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Como il 27 aprile 2021 ha applicato all'imputata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione al reato di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 29 luglio 2020; ha anche sospeso la patente di guida per la durata di sei mesi.
2. La ricorrente lamenta con un primo motivo vizio di motivazione e con un secondo motivo violazione di legge (art. 218 del codice della strada) in ragione dell'illegittimità, dell'erroneità e della ingiustizia della durata della sospensione della patente di guida, fissata dal Giudice nella misura di sei mesi, anziché in quella, inferiore, auspicata dalla Difesa, poiché già stabilita dal Prefetto, di quattro mesi.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché la misura della sanzione amministrativa accessoria, non illegale, è stata adeguatamente giustificata dal Giudice avuto riguardo alla condotta accertata ed alle lesioni cagionate per effetto della condotta contestata (ultima pagina della sentenza).
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Cons . ie re estensore Il Presidente Dar Francesco Maria Ciampi .k3 B-RdeL--- Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CANC ERA