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Ordinanza — n. 19025/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded claim regarding mandatory public utility work substitution. Appeal rejected due to failure to reiterate request at sentencing hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the request to substitute the agreed penalty with public utility work was not re-proposed at the sentencing hearing. The appellant argued for this substitution based on a prior opposition act, but the court found the claim manifestly unfounded as the opportunity had passed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the ground relies on a request for penalty substitution that was not re-proposed at the sentencing hearing, constituting a manifestly unfounded argument.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility public utility work substitution agreed penalty enforcement manifestly unfounded appeal procedural default sentencing guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Chieti il 18 maggio 2021 gli ha applicato la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato ex art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Il Con iere estensore Il Presidente Da i eap-ci- Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Chieti il 18 maggio 2021 gli ha applicato la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVUTO ANTONIO nato a ORTONA il 09/02/1974 avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CHIETI3 jlatoay_y_iso_alLe_partei udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Antonio Cavuto ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Chieti il 18 maggio 2021 gli ha applicato la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato ex art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, come commesso il 10 giugno 2020, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, sotto il profilo della mancata sostituzione della pena con il richiesto lavoro di pubblica utilità. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. Dal verbale dell'udienza del 18 maggio 2021 si ricava, infatti, che il ricorrente non ha riproposto la richiesta di sostituzione della sanzione penale con il lavoro di pubblica utilità, sostituzione che era stata, in effetti, richiesta con l'atto di opposizione al decreto di condanna del 3 febbraio 2021.

3. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017) in ragione delle indeducibilità e, comunque, della manifesta infondatezza del motivo dedotto.

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Con iere estensore Il Presidente Da i eap-ci- Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CANC- RLP 1 3