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Ordinanza — n. 19024/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for vagueness and lack of specific criticism of the lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19024/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Gerardo Di Palma was declared inadmissible by the Court of Cassation due to its vague structure and lack of specific criticism against the lower court's decision. Di Palma argued that the sentencing was too severe because the court merely equated generic mitigating circumstances with aggravating ones rather than balancing them. The court rejected this claim, ruling that the lower court's reasoning was sufficiently logical and specific, thereby rendering the appeal legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 133, 62-bis, 69, 81 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to vagueness and lacks specific criticism of the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility vague legal argument lack of specific criticism sentencing reasoning generic mitigating circumstances altri reati reato di poca entità pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Il Cons lie\ re estensore ce Il Presidente Dani le Francesco Maria Ciampi » rD Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA GERARDO nato a FOGGIA il 14/05/1989 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gerardo Di Palma ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 22 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Foggia il 23 settembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di due furti di automobili, quindi condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 133, 62-bis, 69 ed 81 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee in termini di auspicata prevalenza anziché di mera equivalenza delle riconosciute attenuati generiche ed al trattamento sanzionatorio, che stima troppo severo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché strutturato in maniera vaga ed inoltre aspecifico, siccome non scandito da adeguata critica della sentenza impugnata, che alla p. 3 spiega in maniera sufficiente, adeguata e logica il quia della scelta del complessivo trattamento sanzionatorio.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Cons lie\ re estensore ce Il Presidente Dani le Francesco Maria Ciampi » rD Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPO