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Ordinanza — n. 19023/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal of prosecution by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the withdrawal of prosecution was filed late, after the statutory deadline. The defendant, Skerma Alvino, had previously been found responsible for a drug offense and appealed a decision reinstating his suspended sentence. The court ruled that the procedural defect rendered the appeal void, resulting in a dismissal and an order for the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the withdrawal of prosecution is filed after the prescribed time limit, unless the delay is attributable to the court's fault.

Parole chiave

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withdrawal of prosecution statutory deadline inadmissible appeal procedural defect court costs suspended sentence drug offense reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons.
Art. 616 cod. proc. pen.
Discende dunque la pronunzia in dispositivo: essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent.
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Discende dunque la pronunzia in dispositivo: essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKERMA ALVINO nato il 05/10/1991 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Skerma Alvino ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 15 marzo 2021, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 12648 del 14/02/2020), in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Alessandria il 13 aprile 2011, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto commesso il 20 settembre 2013, ha eliminato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale di Alessandria ; con conferma nel resto.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 163 e 164 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo pervenuta in Cancelleria il 20 settembre 2021 rituale rinunzia all'impu gnazione.

4. Discende dunque la pronunzia in dispositivo: essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa nel caso di specie, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro cin quecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN C