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Ordinanza — n. 19022/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against non-appealable court order for inadmissibility of complaint is declared inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a non-appealable order issued under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Guido Cosulich, argued that the lower court failed to examine decisive evidence regarding the traffic incident dynamics. The court rejected this claim as manifestly unfounded and procedurally inadmissible, ruling that such orders cannot be challenged via cassation.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An order declaring a complaint inadmissible pursuant to Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure is non-appealable and cannot be the subject of a cassation appeal.

Parole chiave

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non-appealable order Article 410-bis cassation inadmissibility manifestly unfounded traffic incident complaint materia di assicurazione contro gli infortuni risarcimento dei danni da incidente stradale incidente motociclistico

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
Guido Cosulich, in veste di persona offesa, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Arezzo il 14 maggio - 26 maggio 2021 ha dichiarato ex art. 410-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
Art. 546 c.p.p.
Il Consiglio e estensore Il Presidente Daniqe C Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
Law n. 103/2017
art. 410-bis cod. proc. pen
Guido Cosulich, in veste di persona offesa, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Arezzo il 14 maggio - 26 maggio 2021 ha dichiarato ex art. 410-bis cod. proc. pen.
art. 590-bis cod. pen
del Tribunale di Arezzo del 6 aprile 2021, all'esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2021, nei confronti di Pashkovkyy Yuri,viindagato per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi Enrico vs. Bottari Roberto
(Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi Enrico vs. Bottari Roberto, Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSULICH GUIDO parte offesa nel procedimento c/ PASHKOVSKYY YURIY nato il 26/12/1972 avverso l'ordinanza del 14/05/2021 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti-;1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L'Avv. Guido Cosulich, in veste di persona offesa, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Arezzo il 14 maggio - 26 maggio 2021 ha dichiarato ex art. 410-bis cod. proc. pen. inammissibile il reclamo proposto avverso l'ordinanza di archiviazione adottata dal G.i.p. del Tribunale di Arezzo del 6 aprile 2021, all'esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2021, nei confronti di Pashkovkyy Yuri,viindagato per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.

2. Il ricorrente lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, ergo l'esame della stessa persona offesa sulla esatta dinamica dell'incidente stradale. 3.11 ricorso è inammissibile poiché è stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi Enrico vs. Bottari Roberto, Rv. 277433).

4. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017) in ragione delle indeducibilità e della manifesta infondatezza del motivo dedotto.

5. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consiglio e estensore Il Presidente Daniqe C Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. v)EPOS%TTO t4 C NCELL