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Ordinanza — n. 19021/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being manifestly unfounded due to lack of specific analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19021/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Giovanni Castelluccio was declared inadmissible because it failed to provide a specific critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant argued for voluntary desistance, but the court found the appeal generic and did not address the specific arguments regarding perfected attempt presented in the first and second instance judgments. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 56, comma 3, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to a lack of specific analysis of the lower court's arguments, rendering it aspecific and devoid of critical engagement with the contested reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal lack of specific analysis voluntary desistance attempt perfection of attempt procedural costs award generic appeal rejection tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 56, comma 3, cod. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 56, comma 3, cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento nel caso di specie dell'ipotesi della desistenza volontaria: chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLUCCIO GIOVANNI nato a MONREALE il 24/09/1956 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giovanni Castelluccio ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 21 settembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 30 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di tentativo pluriaggravato di furto di un'auto, commesso il 27 agosto 2019, quindi condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 56, comma 3, cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento nel caso di specie dell'ipotesi della desistenza volontaria: chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza, con cui non si confronta, risultando aspecifico: alle pp. 3-5 della decisione impugnata, oltre che alle p. 4-6 di quella di primo grado, si spiega infatti in maniera diffusa, congrua e logica perchè debba parlarsi nel caso di specie di tentativo perfezionato.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigl st sore Il Presidente Daniele Cenci Francesco Maria Ciampi ?/-4.2,(2-4;n.' Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CANCE