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Ordinanza — n. 19020/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to critically analyze the specific arguments supporting the lower court's decision. The appellant contested the recognition of an aggravating circumstance based on mere conjecture and the non-application of a mitigating factor for low damage. The court rejected these claims, noting that the original judgment provided sufficient and logical reasoning regarding both the victim's reliable statement and the total value of stolen items including bank cards.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to critically analyze the specific arguments of the contested decision, and no fault is found in the determination of this inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis sentencing arguments aggravating circumstance mitigating factor procedural fault cassation rejection imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituzionale, sentenza n.
Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Il Presidente Il Consi re estensore Francesco Maria Ciampi Danile ve 9 provvedimento viene firmato, per Ai sensi sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il impedimento del Presidente del Collegio, dal Consiglie
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO SALVATORE nato a NOTO il 12/09/1973 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore D'Amico ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 3 dicembre 2020, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di La Spezia il 9 gennaio 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di furto consumato aggravato di un portafogli, fatto commesso i! 19 novembre 2013, condannandolo alla pena di giustizia, ebbene, riconosciuta la continuazione "esterna" con altri fatti già in giudicato, ha rideterminato la pena ed ha revocato la sospensione condizionale che era stata concessa con sentenza del 10 aprile 2014 del Tribunale di La Spezia; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: in primo luogo, in ragione dell'avvenuto riconoscimento dell'aggravante della destrezza, che sarebbe, in realtà, insussistente poiché basata su mere congetture, sicchè il reato, in mancanza di una valida querela, sarebbe da ritenersi improcedibile; inoltre, a causa della mancata applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (90 euro), che sussisterebbe nel caso di specie. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni, con le quali non si confronta, poste alla base della decisione impugnata, decisione che contiene sufficiente, congrua e logica motivazione circa entrambi i profili contestati (alla p. 4, quanto all'aggravante, che è desunta non da congetture ma dalla dichiarazione, stimata attendibile, della vittima; ed alle pp. 4-5 circa l'insussistenza dell'invocata attenuante, dovendosi tener conto non solo delle banconote sottratte -90,00 euro- ma anche del furto di due tessere bancomat e di due libretti di assegni).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021 . Il Presidente Il Consi re estensore Francesco Maria Ciampi Danile ve 9 provvedimento viene firmato, per Ai sensi sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il impedimento del Presidente del Collegio, dal Consiglie