Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, stating the lower court's reasoning was sufficient, non-contradictory, and logically sound based on prior case law and the gravity of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically address the motivation of the contested judgment, even if the appellant claims a statutory cause of non-punishment was overlooked.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADDALENA FABRIZIO nato a LEGNANO il 24/08/1956 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fabrizio Maddalena ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 10 febbraio 2021 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Busto Arsizio il 17 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 21 novembre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 131-bis e 133 cod. pen.) e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero, ad avviso del ricorrente, i presupposti.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione, sufficiente, non incongrua e non illogica che si rinviene al riguardo alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, ove si valorizza l'esistenza di più precedenti della stessa indole e la gravità del fatto.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consiglirs‘ estensore Il Presidente DanielkCcÀ Francesco Maria Ciampi BALL— Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CAN Egli\ p3gi, ________