Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding criminal liability and denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of sufficient motivation in the lower court's judgment. The appellant challenged the recognition of criminal liability for unauthorized ATM use and the refusal of generic mitigating circumstances based on the gravity of the crime and prior record. The court ruled that the lower court's reasoning was adequate, logical, and based on established facts, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the judgment contains sufficient, non-contradictory, and logical motivation regarding criminal liability and sentencing, as the absence of such motivation is not present here.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAUTA FRANCESCO nato a CATANIA il 05/08/1986 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Nauta ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 16 aprile 2021 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia il 21 febbraio 2020, all'esito del giudizio ordinario, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di uso indebito di bancomat (capo B), fatto commesso il 3 novembre 2015, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali lamenta carenza di motivazione: in linea generale, quanto alla impostazione dell'affermazione di penale responsabilità (primo motivo); e con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle generiche, richieste con l'atto di appello (secondo motivo).
3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione, sufficiente, non incongrua e non illogica che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata sia quanto alla responsabilità dell'imputato, riconosciuto da qualificato teste di polizia giudiziaria quale autore del prelievo indebito, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, basato sulla gravità (rapine), pluralità e reiterazione di precedenti penali dell'imputato.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consig . e estensore cì Il Presidente Dani le i ----.. Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CAN 1 3 M