Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19015/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19015/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19015/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Diego Valente ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 7 aprile 2021, in parziale riforma ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. della sentenza con cui il Tribunale di Milano il 28 settembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (per quanto in questa sede rileva) l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato di due biciclette, fatto commesso il 17 agosto 2020, condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia, riconosciute invece le attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. della sentenza con cui il Tribunale di Milano il 28 settembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (per quanto in questa sede rileva) l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato di due biciclette, fatto commesso il 17 agosto 2020, condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia, riconosciute invece le attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato di poca entità sanzione penale incidente ciclistico reati violenti reati penali gravi furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Diego Valente ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 7 aprile 2021, in parziale riforma ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Il ricorrente si affida ad un solo motivo, denunziando violazione di legge (art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE DIEGO nato a CEGLIE MESSAPICA il 17/09/1993 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Diego Valente ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 7 aprile 2021, in parziale riforma ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. della sentenza con cui il Tribunale di Milano il 28 settembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (per quanto in questa sede rileva) l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato di due biciclette, fatto commesso il 17 agosto 2020, condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia, riconosciute invece le attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo, denunziando violazione di legge (art. 133 cod. pen.) a causa del mancato contenimento della pena nei minimi edittali e sottolineando la rilevanza in tal sensi di alcuni elementi di fatto: l'avvenuta confessione, la condizione di disagio dell'imputato e lo scarso valore di quanto sottratto.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione. Esso trascura che il trattamento sanzionatorio, che risulta assistito da motivazione adeguata (p. 6, par. IV, della sentenza) è già prossimo al minimo edittale e che, secondo consolidato orientamento di legittimità, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; più di recente, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Cons. liere estensore / Il Presidente Da7 el azi Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini