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Ordinanza — n. 19014/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19014/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19014/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lemas Garcia Rodolfo Luis ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 20 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Como il 3 ottobre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile di furto consumato aggravato del bagaglio di un turista in albergo, commesso il 20 marzo 2014, quindi condannandolo, senza attenuanti, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19014/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Parole chiave

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ripetute violazioni del diritto degli stranieri uscita illegale dal paese traffico internazionale di stupefacenti superamento del visto confisca dei proventi di reato violazione del divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMAS GARCIA RODOLFO LUIS nato a LIMA( PERU') il 04/02/1976 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lemas Garcia Rodolfo Luis ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 20 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Como il 3 ottobre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile di furto consumato aggravato del bagaglio di un turista in albergo, commesso il 20 marzo 2014, quindi condannandolo, senza attenuanti, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con cui denunzia mancanza di motivazione in punto di quantificazione della pena, peraltro superiore al minimo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché meramente reiterativo del contenuto dell'atto di appello, con cui già si chiedeva il minimo della pena, minimo edittale che risulta però essere stato già applicato dai Giudici di merito.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Con e jersore Il Presidente Dan le Cen Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN QANCELLERLA,, t mf; MAG 2022 -- I