Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by convicting him of consummated theft rather than attempted theft, but failed to provide specific grounds for this claim. The court rejected the appeal because the complaint was merely repetitive and did not adequately critique the reasoning found in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, merely repetitive, and lacks specific criticism of the contested judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATINO MARIACA VICTOR LUIS DE LIZARDO nato il 28/07/1966 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Patino Mariaca Victor Luis De Lizardo ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 24 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Milano il 7 novembre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile di furto consumato aggravato del bagaglio di un turista in albergo, fatto commesso il 13 febbraio 2016, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 56 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi del tentativo, anziché del reato consumato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché meramente reiterativo ed aspecifico, siccome non scandito da adeguata critica della sentenza impugnata, che alla p. 9 spiega adeguatamente perché debba ritenersi consumato il reato.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigl rii; ittensore Il Presidente Daniel C eh-- Francesco Maria Ciampi Ai sensi sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO !N CAN LLERIA