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Ordinanza — n. 19011/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation regarding statutory continuation of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19011/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the legal continuity of crimes with three other finalized judgments. The court rejected this claim, ruling the appeal was merely repetitive and lacked specific engagement with the lower court's reasoning on the temporal distance between alleged acts.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, repetitive, and lacks specific argumentation regarding the statutory requirements for the continuation of crimes.

Parole chiave

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continuation of crimes statutory continuity manifestly unfounded appeal repetitive argumentation inadmissibility of appeal judicial continuity criminal procedure code ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 81 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
e estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi 7 ,L_ Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons.
art. 81 cod. pen
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIS SEBASTIANO nato a BRESCIA il 22/04/1979 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Paris Sebastiano ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 3 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui lo stesso è stato riconosciuto dal G.u.p. del Tribunale di Bologna con decisione del 6 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, responsabile di furto con strappo, utilizzo indebito di carta di credito, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, fatti commessi tra il 22 febbraio ed il 9 marzo 2016, e condannato, con la continuazione, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al diniego del riconoscimento del nesso della continuazione con ulteriori fatti accertati con tre sentenze passate in giudicato e prodotte nel giudizio di primo grado, risultando sussistenti, ad avviso del ricorrente, i presupposti ex art. 81 cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché meramente reiterativo ed aspecifico: non si confronta puntualmente con la idonea, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata (pp. 2-3) che valorizza - anche, ma non solo - l'ampia distanza temporale (anche quattro anni) tra fatti ipotizzati commessi in esecuzione dello stesso disegno criminoso.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. e estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi 7 ,L_ Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CANE LERIA (>