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Ordinanza — n. 19007/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19007/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19007/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Leonardo Russo ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 21 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Foggia il 20 maggio 2019 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida senza patente, con recidiva, fatto commesso il 4 ed il 7 agosto 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19007/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza violazione semplice della LCStr reato di pirateria della strada esame d'idoneità alla guida altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LEONARDO nato a FOGGIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Leonardo Russo ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 21 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Foggia il 20 maggio 2019 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida senza patente, con recidiva, fatto commesso il 4 ed il 7 agosto 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi (due, nella veste grafica del ricorso) con cui denunzia violazione di legge e difetto di motivazione: con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 116 del codice della strada, non essendo stata la condanna emessa "al di là di ogni ragionevole dubbio", per non essere emerso che alla guida del veicolo vi fosse l'imputato né essendovi, comunque, prova della recidiva nel biennio; in secondo luogo, si censura vizio di motivazione per non avere la Corte di merito fornito risposta adeguata alle doglianze difensive in tema di responsabilità dell'imputato; con l'ultimo motivo ci si duole di difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, difforme dal minimo edittale. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché meramente reiterativo del contenuto dell'atto di appello ed inoltre aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata, oltre che meramente assertivo: inoltre, il primo motivo è costruito in fatto, il secondo estremamente vago e l'ultimo trascura che, secondo consolidato indirizzo interpretativo da cui non vi è ragione di discostarsi, essendo la pena intermedia tra il minimo ed il medio edittale, «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il r stensore Il Presidente Daniel Ce Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CANCE 1 3