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Ordinanza — n. 19004/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of personal signature after 2017 law reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19004/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it was signed only by the defendant. The appeal, filed in April 2021, challenged a conviction for aggravated theft but violated the new procedural rule eliminating personal appeals. The court ruled that since the law changed in 2017, the defendant's failure to sign personally rendered the appeal void, resulting in a dismissal and financial sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the 2017 legislative reform, a cassation appeal must be personally signed by the defendant; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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cassation appeal personal signature requirement procedural reform 2017 inadmissible appeal criminal procedure code revisione della sentenza penale modificazione delle conclusioni ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sentenza n. 186 del 13/06/2000
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGASPERO BIAGIO nato a BARI il 03/12/1978 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Biagio Giangaspero ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 29 gennaio 2021 ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Bari il 16 marzo 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato in abitazione, fatto commesso il 23 maggio 2029, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti equivalenti, alla pena di giustizia, lamentando promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.11 ricorso è inammissibile. Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato, presentato il 23 aprile 2021 cioè dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale.

3. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Presidente Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN