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Ordinanza — n. 19002/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19002/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19002/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Adriana Bisci ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto il 4 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Taranto il 18 marzo 2019 ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato aggravato di energia elettrica, fatto commesso il 16 dicembre 2010.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19002/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia esenzione dalle imposte sull'energia legislazione in materia di energia azione civile restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCI ADRIANA nato a TARANTO il 24/08/1951 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Adriana Bisci ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto il 4 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Taranto il 18 marzo 2019 ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato aggravato di energia elettrica, fatto commesso il 16 dicembre 2010.

2. La ricorrente lamenta con un unico motivo manifesta illogicità della motivazione, che non avrebbe fornito risposta alle questioni che erano state poste con l'atto di appello e non avrebbe dissipato né i dubbi né le incertezze già presenti nel processo di primo grado.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché è del tutto aspecifico, nemmeno indicando quali questioni poste dalla Difesa non sarebbero state prese in considerazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Con . " 7-1- ere estensore Il Presidente Da iel enci Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CAN L