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Sentenza — n. 18998/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes conviction due to statute of limitations expiration for contravention offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18998/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case, declaring the crime extinguished by prescription. The defendant argued for non-prosecution, but the court found the five-year limitation period for contravention offenses expired before the appeal judgment. Consequently, the conviction was voided because the crime could no longer be punished.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 186 d.lgs. 285/1992: When a crime is extinguished by prescription, the conviction must be annulled without remand, as the limitation period's expiration renders the penalty inapplicable regardless of procedural delays.

Parole chiave

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statute of limitations prescription period contravention offense annulment without remand extinguishment of crime Corte di Cassazione non-punishability guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.
Art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
1.Alfonso Esposito ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno il 14 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Salerno il 5 luglio 2018 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ALFONSO nato a SALERNO il 23/05/1994 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Alfonso Esposito ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno il 14 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Salerno il 5 luglio 2018 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 5 novembre 2015, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con cui lamenta violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo censura la mancata declaratoria di estinzione del reato, che sarebbe stato prescritto già prima dell'udienza tenutasi in appello. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della invocata causa di non punibilità.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni (fatto: 5 novembre 2015 + 5 = 5 novembre 2020 + 64 gg. per il rinvio disposto in appello base alla disposizione sull'emergenza pandemica = 8 gennaio 2021). Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione, con riguardo al secondo dei motivi di impugnazione in relazione al contenuto della motivazione che si rinviene alla p. 3 della sentenza impugnata.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.

Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17/11/2021. Il Cons e estensore Il Presidente D Francesco Maria Ciampi Pkt£1.— Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini.