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Ordinanza — n. 18997/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal against confiscation order as manifestly unfounded and specific.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18997/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by En Naour Jawad and Chemichi Jawad inadmissible, ruling them manifestly unfounded. The applicants argued that the confiscation of seized funds violated legal requirements regarding proportionality and the justification of the funds' origin. The court rejected these claims because the appeals failed to engage with the specific reasoning provided in the lower court's decision regarding the confiscation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 546, comma 2 c.p.p.: Cassation appeals must be specific and substantiated; generic complaints lacking engagement with the lower court's reasoning are manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility confiscation of assets manifestly unfounded appeal specificity requirement proportionality of confiscation confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino il 2 marzo 2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. agli stessi, imputati della violazione dell'art.
Art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
agli stessi, imputati della violazione dell'art. 73, comma 1 (capo A: entrambi gli imputati), dell'art.
Art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990
agli stessi, imputati della violazione dell'art. 73, comma 1 (capo A: entrambi gli imputati), dell'art.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
agli stessi, imputati della violazione dell'art. 73, comma 1 (capo A: entrambi gli imputati), dell'art.
Art. 240-bis cod. pen.
Lamentano i ricorrenti violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto al sequestro del denaro, non sussistendo, ad avviso degli stessi, i requisiti della sproporzione e della mancanza di giustificazione della provenienza.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino il 2 marzo 2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
Lamentano i ricorrenti violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto al sequestro del denaro, non sussistendo, ad avviso degli stessi, i requisiti della sproporzione e della mancanza di giustificazione della provenienza.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EN NAOUR JAWAD nato il 07/11/1986 CHEMICHI JAWAD nato il 19/09/1985 avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. En Naour Jawad e Chemichi Jawad ricorrono, tramite separati ricorsi curari dallo stesso Difensore, per la cassazione, limitatamente alla disposta confisca, della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Torino il 2 marzo 2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. agli stessi, imputati della violazione dell'art. 73, comma 1 (capo A: entrambi gli imputati), dell'art. 73, comma 4 (capo B: il solo Chemichi) e dell'art. 73, comma 5 (capo C: il solo Chemichi) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti tutti commessi il 30 novembre 2020, la pena concordata con il P.M. disponendo anche - per quanto in questa sede rileva - nei confronti di entrambi la confisca del denaro in sequestro.

2. Lamentano i ricorrenti violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto al sequestro del denaro, non sussistendo, ad avviso degli stessi, i requisiti della sproporzione e della mancanza di giustificazione della provenienza.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati, poiché aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione che si rinviene, quanto alla confisca, alla p. 3 della impugnata sentenza, e che risulta sufficiente, congrua e non illogica.

4. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Cons(). lire estensore !\ Il Presidente D n e r‘eerci,_ Francesco Maria Ciampi U U0 P. -24j.. Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CE