Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible grounds unrelated to defendant's will or legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lack of reasoning regarding acquittal and sentence proportionality, rather than attacking the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 1, comma 51, Law n. 103/2017: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general complaints about reasoning or sentence proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAAR MOHAMED SABRI nato il 05/09/1993 avverso la sentenza del 11/03/2021 del TRIBUNALE di MODENA Tdataay.viso-a4-1-e-p-affii udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che l'imputato ha proposto, a mezzo di difensore, ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal G.i.p. presso il Tribunale di Modena 1'11 marzo 2021, per mezzo della quale il giudice monocratico ha applicato a Chaar Mohamed Sabri la pena concordata di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato a lui ascritto di cui agli artt. 81, cpv., c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza dl applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Rilevato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, avendo lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di elementi tali da consentire di pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla congruità della pena, con la conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto affidato a motivi non consentiti nelle impugnazioni relative a sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. ivl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pres