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Ordinanza — n. 18832/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for withdrawal; defendant renounced appeal, making it inadmissible under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant formally renounced the lawsuit on April 5, 2022. The appellant, David D'Antuono, submitted a personally signed and authenticated act of withdrawal to the court. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; A criminal appeal becomes inadmissible when the appellant renounces the lawsuit, thereby terminating the procedural instance and precluding further judicial review.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissibility by renunciation procedural termination court of cassazione procedural costs award condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANTUONO DAVID nato a TORINO il 30/05/1974 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;Rilevato che il 5 aprile 2022 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto personalmente e autenticato dal difensore, con la conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente