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Ordinanza — n. 18831/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to generic and insufficiently illustrated criminal complaints lacking specific factual analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18831/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because all grievances were generic and lacked the necessary specific illustration required by law. The appellant failed to provide detailed analysis of criminal conduct or refute the lower court's findings on drug efficacy and weapon confiscation. Consequently, the court upheld the dismissal of the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals must be specific and illustrated; generic complaints without detailed factual analysis or critical comparison to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal insufficient illustration criminal procedure admissibility criteria specificity requirement drug trafficking confiscation of tools reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 595 c.p.p.
art. 697 cod. pen
Rilevato, infine, che anche la doglianza in ordine alla confisca del coltello sequestrato al ricorrente è inammissibile per analoghe ragioni, essendo state spiegate le ragioni della conferma del provvedimento ablatorio nonostante l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 697 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMALDONE PIETRO nato a OGLIASTRO CILENTO il 28/04/1962 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente considerate e motivate dalla Corte d'appello di Salerno, che nel valutare la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte da giudicare e quelle oggetto di precedenti condanne riportate dal ricorrente ne ha escluso la accoglibilità in considerazione della genericità di tale richiesta, priva della illustrazione delle varie condotte ascritte al ricorrente e del nesso che le renderebbe unite da un medesimo disegno criminoso: tale lacuna è ravvisabile anche nel ricorso in esame, con cui il ricorrente si è limitato a lamentare il diniego di tale beneficio, omettendo nuovamente qualsiasi illustrazione e analisi di dette condotte, con la conseguente inammissibilità della censura a causa della sua genericità.

Considerato che anche il rilievo in ordine all'insufficiente accertamento della efficacia drogante della sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente è riproduttivo dell'identico motivo d'appello, disatteso dalla Corte territoriale in considerazione degli esiti del narcotest e delle univoche ammissioni dell'imputato, in quanto anche a tale riguardo il ricorrente ha ribadito in modo generico tale censura, omettendo di considerare adeguatamente quanto esposto sul punto nella sentenza impugnata, dunque con doglianza priva della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca, ossia di illustrazione del suo contenuto e di confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato.

Rilevato, infine, che anche la doglianza in ordine alla confisca del coltello sequestrato al ricorrente è inammissibile per analoghe ragioni, essendo state spiegate le ragioni della conferma del provvedimento ablatorio nonostante l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 697 cod. pen., consistenti nell'utilizzo di tale coltello, pur non qualificabile come arma impropria, per la realizzazione del reato di spaccio di stupefacenti, per confezionare le dosi oggetto di tale attività, dunque di mezzo utilizzato per commettere il reato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito in questa sede di tutte le censure alle quali è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P