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Ordinanza — n. 18828/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18828/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to cite any of the specific grounds permitted for challenging plea bargain sentences under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the sentence's legality and motivation but did not address the required issues such as the defendant's will, legal qualification errors, or sentencing illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 1 comma 51 legge n. 103/2017: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, and sentencing legality; appeals lacking these specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation admissibility Art. 448 c.p.p. legal qualification error procedural costs motivi di cassazione legittimazione a ricorrere motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2.-bis, c.p.p.
Art. 1 comma 51 della legge n. 103 del 2017
Art. 444 c.p.p.
presso il Tribunale di Verona del 27 ottobre 2021, applicativa, ex art. 444 c.p.p., della pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 81 c.p.
Art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90
Art. 129 c.p.p.
art. 444 c.p
presso il Tribunale di Verona del 27 ottobre 2021, applicativa, ex art. 444 c.p.p., della pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
artt. 81 c.p
444 c.p.p., della pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 c.p.
art. 129 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOCI VIKTOR nato il 27/03/2000 avverso la sentenza del 27/10/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che, con motivo unico di ricorso, l'imputato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Verona del 27 ottobre 2021, applicativa, ex art. 444 c.p.p., della pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, lamentando la inosservanza della legge penale e la mancanza di motivazione.

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2.-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto 'di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta e che, peraltro, il ricorso non contiene alcuna censura specifica nei confronti della sentenza di patteggiamento, la quale motiva adeguatamente circa la congruità della pena concordata e la mancata sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presid