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Ordinanza — n. 18826/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18826/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAFAI HAMADI nato il 02/03/1989 avverso la sentenza del 10/01/2017 del TRIBUNALE di PRATO1dMse 4+e-purr udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che con sentenza del 10 gennaio 2017 il Tribunale di Prato ha applicato a Gafai Hamadi, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che, avverso tale sentenza, l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione, con particolare riguardo al profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 18826/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che, avverso tale sentenza, l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione, con particolare riguardo al profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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diritto a un difensore patrocinio obbligatorio difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale obbligo di comparizione all'udienza legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAFAI HAMADI nato il 02/03/1989 avverso la sentenza del 10/01/2017 del TRIBUNALE di PRATO1dMse 4+e-purr udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che con sentenza del 10 gennaio 2017 il Tribunale di Prato ha applicato a Gafai Hamadi, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che, avverso tale sentenza, l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione, con particolare riguardo al profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall'imputato, successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta fac:oltà, con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame, proposto personalmente successivamente a tale modifica e in relazione a sentenza resa dopo l'eliminazione della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Ritenuto ad ogni modo che, sulla base della giurisprudenza consolidata di questa Corte, una volta accordatosi sulla pena concreta da irrogarsi, l'imputato accetta il risultato dell'operazione di calcolo della pena, significando l'accordo rinuncia e, comunque, superamento di ogni altra questione di merito, non esclusa quella relativa alla misura della riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche (Sez. 6, n. 9830 del 21/03/1991). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore , \Il President