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Ordinanza — n. 18824/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible for attacking merits of sentencing evaluations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared all appeals inadmissible because they sought to review the substantive merit of the sentencing evaluations made by the Court of Appeal of Bari. The appellants had previously waived their arguments regarding criminal liability, yet their remaining grievances focused on the specific application of sentencing guidelines and the exclusion of recidivism or mitigating circumstances. The court ruled that such matters are non-justiciable at this stage, as the lower court provided adequate justification for its decisions on the gravity of the criminal conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals attacking the substantive merit of sentencing evaluations are inadmissible as they violate the principle of non-justiciability of factual assessments in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing evaluation merits review waiver of liability recidivism exclusion Cassation jurisdiction procedural costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
art. 74 d.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUSCO ANTONIO nato a BARI il 22/12/1982 CITARELLI MICHELE nato a BARI il 11/02/1982 MEZZINA TROIANI ROBERTO nato a BARI il 19/04/1991 MARZULLI ALESSIO nato a BARI il 08/06/1995 DELL'AGLIO NICOLA nato a BARI il 18/07/1996 D'ADDABBO MICHELE nato a BARI il 29/04/1996 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che tutti i ricorsi, attinenti, sotto vari profili, al trattamento sanzionatorio come rideterminato dalla Corte d'appello di Bari, avendo gli imputati rinunciato ai motivi di impugnazione relativi alla affermazione di penale responsabilità (con la conseguente inammissibilità delle censure formulate su tale aspetto nei ricorsi di Busco Antonino, Citarelli Michele e Mezzina Troiani Roberto), sono manifestamente infondati, essendo volti a censurare valutazioni di merito dei giudici dell'impugnazione in ordine al trattamento sanzionatorio, di cui è stata fornita giustificazione con motivazione adeguata, non rivisitabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.

Considerato, in particolare, che la Corte d'appello di Bari del tutto correttamente non ha esaminato le censure in ordine alla mancata esclusione della recidiva a carico di Busco Antonino, oggetto del primo motivo dell'atto d'appello presentato nel suo interesse, in quanto espressamente rinunciato, con la conseguente formazione del giudicato su tale punto e la inammissibilità dei rilievi formulati su tale punto nel suo ricorso; ha illustrato il diverso trattamento sanzionatorio stabilito per Citarelli e Mezzina Troiani, sottolineando che l'attività criminosa in materia di traffico di stupefacenti del primo non era cessata ma era proseguita fino alla esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti (allorquando era stato arrestato nella flagranza della detenzione di un non modesto quantitativo di sostanza stupefacente); ha spiegato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione a Marzulli e la misura dell'aumento di pena per la continuazione a carico dello stesso con la pendenza di altri procedimenti penali a suo carico per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e per quello di cui all'art. 73 del medesimo t.u. stupefacenti, dunque, in modo sufficiente, attraverso il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato; ha spiegato l'esclusione dell'assorbimento delle condotte di cui al capo 7) in quelle di cui al capo 5) richiesta da Dell'Aglio Nicola con la diversità di tali condotte, in quanto quelle di cui al capo 5) erano state realizzate dal solo Dell'Aglio, mentre quelle di cui al capo 7) da quest'ultimo in concorso con Anaclerio Gabriele (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata); ha illustrato l'esclusione della qualificabilità delle condotte contestate a D'Addabbo Michele ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 con la rilevanza, la sistematicità e le caratteristiche della attività di spaccio svolta dal D'Addabbo, relativa a quantitativi di stupefacenti non modesti e svolta con un rilevante giro d'affari (v. pagg. 43 e 44 della sentenza).

Rilevato che tali motivazioni sono state censurate in modo generico, privo di autentico confronto critico con gli argomenti considerati dalla Corte d'appello, e, soprattutto, censurando sul piano del merito le valutazioni di gravità delle condotte poste a fondamento della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, oltre che della esclusione della qualificabilità delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 1 p, L Ritenuto, pertanto, che tutti i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, stante il contenuto non consentito dei motivi ai quali sono stati affidati.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro