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Ordinanza — n. 18823/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on tax fraud appeal regarding accounting documents destruction and invoice discovery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18823/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the destruction of accounting books and the inference of tax evasion from found invoices. The appellate court had already thoroughly examined these arguments, finding the evidence of missing books sufficient based on police testimony and the discovery of invoices in other companies' accounts. The Court upheld this reasoning, citing established jurisprudence that finding one copy of a double-stamped invoice implies the other was destroyed or hidden by the issuer.

Regesto Legislator

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Art. 195, comma 4 c.p.p.; Sez. 3, n. 41683/2018: An appeal lacking specific logical critique of the lower court's findings on evidence sufficiency or legal application is inadmissible, and the discovery of one invoice copy can legally presume the destruction of the other by the issuer.

Parole chiave

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tax fraud appeal accounting documents destruction invoice discovery inference inadmissible appeal double stamped invoice esame di merito argomentazione nel merito errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 195, comma 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL FERRO MATTEO nato a ANGRI il 04/12/1967 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 4, c.p.p. per avere la Corte d'appello di Salerno ritenuto raggiunta la prova circa la distruzione o, comunque, l'occultamento delle scritture contabili obbligatorie (al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto) da parte dell'imputato sulla base delle dichiarazioni de relato del teste della polizia giudiziaria, non è fondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Rilevato, a tal proposito, che il ricorso non contiene alcuna puntuale e logica critica a quanto affermato su tale punto dalla Corte d'appello, la quale ha chiarito che, pure non tenendo conto di quanto riferito dall'amministratore giudiziario della CAM s.r.l. Dott. Bittarelli al teste di polizia giudiziaria Maresciallo Alò, certa sarebbe stata la valutazione sui fatti di reato così come risultante dalla sentenza di primo grado, vista la mancata disponibilità da parte dell'impresa delle scritture contabili obbligatorie relative al periodo durante il quale l'imputato era stato amministratore della società.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui viene contestata la inosservanza della legge penale per avere il giudice di appello desunto la circostanza della istituzione delle scritture contabili obbligatorie dal riferito ritrovamento nella contabilità di altre aziende di fatture attribuibili alla CAM s.r.I., nonostante si trattasse di documenti non acquisiti né nella fase delle indagini preliminari né nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Il motivo, in particolare, riproduce profili di doglianza già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di seconde cure, asserendo peraltro l'apoditticità di una motivazione che, invece, la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità.

Peraltro, in base alla giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto (come avvenuto nel caso di specie) può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consiglier